STATUTO

24.01.2021

UNIONE "ARBERIA" COSTITUTA DAI COMUNI DI 

  • S.DEMETRIO CORONE.-S.SOFIA D'EPIRO-S.GIORGIO ALB.-VACCARIZZO ALB.-S.COSMO ALB.



Articolo 1- Principi fondamentali 1. I comuni di San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese e San Cosmo Albanese, allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono volontariamente, a partire dal 29 ottobre 2004, in unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dall'articolo 4 della Legge regionale 24 novembre 2006,n. 15.- 2. L'unione è Ente Locale, dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, della regione Calabria e della provincia di Cosenza. Articolo 2 - Finalità 1. Ai sensi dell'art. 4 delle Legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 l'unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali e si prefigge di esercitare in forma unificata, per i comuni aderenti, le seguenti funzioni e servizi: a) Polizia municipale ovvero locale; b) Gestione del personale: formazione, contenzione del lavoro e azioni disciplinari; c) Servizi tecnici: protezione civile, impianti di pubblica illuminazione, cimiteri, ufficio per le espropriazioni per pubblica utilità e servizi catastali; d) Servizi sociali; e) Urbanistica: sportello edilizia, pianificazione territoriale e, in particolare, formazione di Piani Strutturali in forma Associata (PSA); f) Commercio e Attività produttive: Attività economiche, produttive, commerciali e sportello unico per le imprese; g) Servizi Tributi: Gestione entrate comunali, tributi e pubbliche affissioni; h) Servizi ambientali: pulizia edifici comunali e randagismo canino; i) Servizi a domanda individuale: mense scolastiche, colonie e soggiorni stagionali; j) Trasporto scolastico; k) Difensore civico; l) Servizio notifiche; m) Informatizzazione e sistemi informativi in rete fra i comuni associati; n) Servizi scolastici e biblioteche; o) Gemellaggi, Manifestazioni culturali, turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni; p) Informagiovani; q) Sportello Europa; 3 2. L'unione subentra al Consorzio intercomunale "Arberia" e continua a perseguire nell'ambito del proprio territorio: a. la conservazione delle tradizioni albanesi, attraverso la creazione di strutture atte a diffondere il patrimonio linguistico, culturale e folkloristico; b. la redazione di piani regolatori intercomunali e piani di sviluppo, nonché la più approfondita conoscenza delle risorse esistenti nei Comuni facenti parte del Unione e la promozione del completo inserimento delle popolazioni ai processi di sviluppo regionale; c. la costruzione di opere di comune interesse; d. la gestione di strutture finalizzate a valorizzare e difendere il patrimonio culturale della minoranza arbreshe. 3. L'Unione opera allo scopo di raggiungere i fini elencati nei commi precedenti. Il trasferimento delle singole funzioni e/o servizi ha esito in base ad apposite-convenzioni approvate preventivamente da tutte le Giunte comunali degli enti associati e dal Consiglio dell'Unione. Le convenzioni prevedono la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni e servizi o l'attribuzione delle attività a favore di uno degli Enti associati ovvero altre modalità di gestione delle singole funzioni e/o servizi."; 4. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi. In tal caso il trasferimento delle funzioni e/o servizi ha esito in base ad apposite convenzioni approvate preventivamente dai Consigli dei comuni associati e dal Consiglio dell'Unione. Per le modalità di esercizio è applicabile l'ultimo periodo del comma precedente.". 5. L'unione opera allo scopo di raggiungere i fini elencati ai commi precedenti e il trasferimento delle singole funzioni e/o servizi ha esito in base ad apposite convenzioni approvate preventivamente dal consiglio dell'unione e dal consiglio del Comune interessato. 6. L'unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. 7. L'unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. 8. I rapporti con i comuni limitrofi, la comunità montana, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza. Articolo 3 - Denominazione e Sede dell'unione 1. L'unione assume la denominazione di "unione dei comuni ARBERIA". 2. L'unione ha sede nel comune di San Demetrio Corone. 3. Nella sede dell'unione si svolgono di norma le adunanze della giunta. 4. Le adunanze del consiglio si svolgono a rotazione nelle aule consiliari dei comuni. 5. Nella sede dell'unione è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. 6. Il consiglio dell'unione può deliberare l'adozione di un segno emblematico. 7. Il consiglio con dodici voti favorevoli può disporre il cambiamento della sede. 8. Il consiglio con otto voti favorevoli può disporre il trasferimento in altro Comune di distaccamenti o uffici per la gestione dei servizi e/o funzioni. Art. 4 - Durata e recesso 4 1. L'unione è costituita per un periodo non inferiore a cinque anni e a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso 2. Ogni comune associato può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Con le stesse modalità, un Comune può recedere limitatamente ad una o più funzioni e/o servizi trasferiti. 3. Il recesso, se deliberato entro il mese di agosto, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, altrimenti li produce dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto. 4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di prevedere espressamente le evenienze dello scioglimento dell'Unione e del recesso, di uno o più comuni, dall'Unione o dalla singola funzione e/o servizio. 5. In caso di recesso di uno o più Comuni, gli organi dell'Unione modificano gli atti eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente. 6. In ogni caso, il Comune recedente è tenuto a rispondere degli impegni finanziari assunti e delle eventuali passività esistenti, per quanto di sua ragione, fino alla data in cui il recesso diventa operativo. Articolo 5 - Organi dell'unione 1. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta e il presidente. Articolo 6 - Il consiglio dell'unione 1. Il consiglio dell'unione è l'organo istituzionale dell'unione ed è composto dai rappresentanti dei comuni componenti l'unione. Al consiglio spetta determinare gli indirizzi per il conseguimento degli scopi statutari e controllare l'attività degli altri organi. 2. Il consiglio è costituito dai sindaci dei comuni partecipanti nonché da due consiglieri per ogni comune. I consiglieri sono nominati fra i componenti del consiglio comunale con voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare. Il Sindaco può delegare la rappresentanza ad un assessore comunale. 3. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, decadono tutti i consiglieri dell'unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quarantacinque giorni; qualora anche tale termine trascorra inutilmente, l'unione è sciolta. 4. Il consiglio viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte. Qualora si proceda ad elezioni amministrative in tre dei cinque comuni partecipanti, il consiglio dell'unione viene rinnovato nella sua interezza. 5. I rappresentanti dei comuni i cui consigli comunali siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli. 6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. 7. "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al 5 protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci " 8. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e controllarne l'attuazione. Il consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti che la legge riserva al Consiglio comunale. 9. Le deliberazioni del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza. 10. Il consiglio è convocato di norma su iniziativa del presidente. 11. Il Presidente deve riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando ne sia fatta richiesta da cinque consiglieri, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. 12. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, devono essere recapitati tramite i messi notificatori dei comuni aderenti al domicilio dei componenti del consiglio almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. 13. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dell'unione e all'albo pretorio dei Comuni associati. Presso la segreteria dell'unione devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno. 14. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone. 15. Il consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno otto componenti. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. 16. Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. 17. Alle deliberazioni del consiglio sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e la modalità di redazione, pubblicazione e controllo. 18. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento. Articolo 7 - La giunta dell'unione 1. La giunta dell'unione è composta da cinque membri, tra cui il presidente ed i vicepresidente, ed è formata dai sindaci - o loro delegati - dei comuni aderenti. 2. La giunta dell'unione collabora con il presidente nella amministrazione dell'unione. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del presidente, del segretario o dei responsabili dei servizi. 3. La giunta dell'unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività. 4. La giunta dell'unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 5. L'attività della giunta è collegiale. La giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei voti. 6 6. La giunta si riunisce per decisione del presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno due componenti. 7. Alle deliberazioni della giunta si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale, in ordine all'istruttoria, ai pareri, alle forme e alle modalità di redazione e pubblicazione; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal Segretario. Articolo 8 - Il Presidente dell'unione 1. Il presidente rappresenta l'unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta e compie tutti gli atti in quanto compatibili che la legge nei comuni riserva al Sindaco. 2. Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio con il voto favorevole di almeno otto consiglieri. Il presidente dell'unione è eletto fra i sindaci - o loro delegati - dei comuni che la costituiscono, nel corso della prima seduta convocata dal sindaco del comune di San Demetrio Corone e presieduta fino alla elezione del presidente dal consigliere più anziano di età. 3. Il presidente nomina il vicepresidente e promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 4. Entro novanta giorni dalla nomina il presidente, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 5. Il Presidente può essere sfiduciato da otto consiglieri con una mozione che deve contenere la indicazione del nuovo presidente. La mozione viene messa ai voti entro dieci giorni dalla presentazione. Articolo 9 - Status degli amministratori 1. Lo status degli amministratori dell'unione è regolato dalle norme contenute nel TUEL. 2. Al presidente, al vicepresidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme del TUEL per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti. Articolo 10 - Regolamenti 1. L'unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fissati dal legge e dal presente statuto. 2. Entro sei mesi dall'insediamento, il consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni. 3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, sono ripubblicati ai soli fini conoscitivi all'albo pretorio dell'unione e dei comuni facenti parte per quindici giorni. Articolo 11 - Rapporto con i comuni componenti l'unione 1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, ai comuni è trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell'unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente. 2. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività dell'unione, il consiglio deve chiedere parere consultivo agli enti partecipanti all'unione. Il parere deve essere dato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato. 7 Articolo 12 - Segretario dell'unione 1. Le funzioni di segretario dell'unione sono affidate fino all'approvazione della dotazione organica ad un segretario comunale. Il segretario viene nominato dal Presidente dell'unione, previo parere della giunta. Al segretario è corrisposto un compenso stabilito annualmente con il bilancio di previsione 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e al presente statuto. 3. Il segretario, inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti di cui l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'unione. Articolo 13 - Personale dell'unione 1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, l'unione può avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite. 2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni. 3. In ogni caso di scioglimento, il personale dell'unione transita nei ruoli organici dei comuni di origine. 4. L'unione può avvalersi per l'espletamento delle funzioni di propria competenza di contratti di collaborazione esterna. 5. Al personale dell'unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. 6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali. Articolo 14 - Ordinamento e Risorse finanziarie 1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge. L'unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate. L'unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti. 2. La finanza dell'unione è costituita da: a) contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali; b) trasferimenti operati dai comuni componenti; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) risorse per investimenti; e) altre entrate; f) contributi erogati dalla unione Europea e altri organismi. 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'unione istituisce, con deliberazione consiliare tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi. 4. L'unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente dall'unione stessa. 5. Ciascun comune partecipa alla gestione dell'unione e si accolla l'onere finanziario dell'attività di esso, sulla base della popolazione residente. 6. Le quote di partecipazione, espresse in valori percentuali, possono essere aggiornate annualmente in occasione della approvazione del bilancio in base alla popolazione residente al trentuno dicembre del penultimo anno. 7. Attualmente le quote stesse sono determinate come segue: a. Comune di San Demetrio Corone: trentanove per cento; b. Comune di Santa Sofia d'Epiro: venticinque per cento; c. Comune di San Giorgio Albanese: sedici per cento; d. Comune di Vaccarizzo Albanese: dodici per cento; e. Comune di San Cosmo Albanese: otto per cento. 8. I contributi straordinari dei comuni riguardano singole causali predefinite d'accordo con i comuni dell'unione. 8 9. I comuni hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'unione, a semestri anticipati, una quota pari alla metà della somma dovuta e iscritta nel bilancio approvato. 10. Il consiglio dell'unione approva il bilancio entro il 30 novembre di ogni anno e comunica ai comuni le quote di riparto dovute. 11. L'unione si dota di un regolamento di contabilità. Articolo 15 - Patrimonio 1. I beni conferiti in via permanente dagli enti associati entrano a far parte del patrimonio dell'unione. 2. Gli enti associati possono concedere in uso e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convenzioni. Articolo 16 - Revisore dei conti 1. Il revisore dei conti è nominato dal consiglio con le modalità stabilite dalla legge. 2. Il revisore, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezioni a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento; la sua attività è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento. Articolo 17 - Servizio di Tesoreria 1. La giunta affida il servizio di tesoreria e di cassa al tesoriere del Comune sede dell'unione o, ravvisandone l'opportunità, propone al consiglio soluzioni alternative. 2. I rapporti dell'unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità ed eventualmente da apposita convenzione. Articolo 18 - Arbitrato 1. Gli eventuali conflitti fra i comuni associati ovvero fra gli stessi e l'unione, in ordine all'attività concernente i servizi associati, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni e da un membro nominato d'intesa fra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale. Articolo 19 - Entrata in vigore 1. Il presente statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'unione. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti dell'Ente. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del TUEL. 2. All'unione si applicano le norme in vigore concernenti le forme di collaborazione con altri enti, la partecipazione e il diritto di accesso. 3. Con la sottoscrizione dell'atto costitutivo l'unione subentra al consorzio preesistente a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale e nei procedimenti non esauriti. 4. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio. ATTO COSTITUTIVO dell'Unione "ARBERIA" costituita dai comuni di S.DEMETRIO COR.-S.SOFIA DEPIRO-S.GIORGIO ALB.-VACCARIZZO ALB.- S.COSMO ALB. rappresentati, ai fini del presente atto, dai Sindaci protempore: 9 ❖ On. Cesare MARINI - domiciliato per l'esercizio della sua carica presso il Comune di San Demetrio Corone; ❖ Prof. Francesco SANSEVERINO - domiciliato per l'esercizio della sua carica presso il Comune di Santa Sofia d'Epiro; ❖ Dott. Mario SCURA - domiciliato per l'esercizio della sua carica presso il Comune di San Giorgio Albanese; ❖ Dott. Aldo MARINO - domiciliato per l'esercizio della sua carica presso il Comune di Vaccarizzo Albanese; ❖ Dott. Antonio MONDERA - domiciliato per l'esercizio della sua carica presso il Comune di San Cosmo Albanese; si stipula l'atto costitutivo dell'Unione dei comuni "ARBERIA" ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 1. L'Unione dei Comuni "ARBERIA" è un Ente Locale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie Locali. 2. L'Unione dei Comuni "ARBERIA" ha sede nel Comune di San Demetrio Corone. 3. L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono e che vengono indicate nello Statuto e nei provvedimenti attuativi. 4. L'Unione non è finalizzata alla fusione dei Comuni che partecipano alla Unione stessa. 5. L'Ordinamento istituzionale, l'organizzazione, le funzioni, le attività e le finanze dell'Unione, ivi compresi i rapporti e le forme associative tra la Unione ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinate dallo Statuto dell'Unione e dai Regolamenti dell'Unione. 6. Sono Organi dell'Unione, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate dallo Statuto dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 7. L'Unione è costituita per un periodo illimitato, ma in qualunque momento i Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo, con le modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Lì 29 ottobre 2004 Per l'Amministrazione comunale di San Demetrio Corone - Il Sindaco F.to: Cesare MARINI Per l'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro - IlSindaco F.to: Francesco SANSEVERINO Per l'Amministrazione comunale di San Giorgio Albanese - Il Sindaco F.to: MARIO SCURA Per l'Amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese - Il Sindaco F.to Aldo MARINO Per l'Amministrazione comunale di San Cosmo Albanese - Il Sindaco F.to: Antonio MONDERA

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